Occhiali protettivi
Gli occhi sono la fonte principale di informazioni che arrivano al cervello e di conseguenza la protezione è indispensabile in ogni condizione di lavoro in previsione di possibili incidenti e danni agli stessi.
L’efficienza visiva ha assunto un’importanza rilevante nel mondo del lavoro, in quanto le attività moderne richiedono un forte impegno degli occhi.
Il problema vista nell’ambiente del lavoro va considerato sotto tre diversi aspetti:
- la protezione degli occhi in vista di eventuali incidenti
- i problemi di resa e di efficienza sul lavoro in rapporto ai difetti visivi del lavoratore
- le condizioni di lavoro che producono difetti visivi
Per evitare danni agli occhi esistono occhiali protettivi conformi ai requisiti della direttiva europea 89/686 e riportano la marcatura CE. Essi si usano in caso di lavori pericolosi per gli occhi come: attività di molatura, tranciatura, saldatura, manipolazione di prodotti corrosivi o di masse incandescenti. Qualora vi siano dei difetti visivi gli stessi occhiali protettivi possono essere forniti da vista oppure vi sono occhiali protettivi da sovrapporre agli occhiali da vista per proteggere occhi ed occhiali.
Vedere è importante poiché i difetti visivi incidono sul proprio benessere, sulla propria sicurezza fisica ed influenzano la qualità e la quantità della produzione aziendale. L’effetto immediato di una carenza visiva è dato dall’abbassamento della capacità percettiva.
Alcuni tipi di occhiali protettivi in vendita
A causa delle condizioni di lavoro possono insorgere dei problemi visivi. Nella società moderna industrializzata si osserva un forte incremento dei problemi visivi. La guida, la fabbrica, l’ufficio, costituiscono l’ambiente di lavoro dell’uomo moderno, la visione è diventata la sua funzione dominante con uso ed abuso degli occhi in ogni condizione e situazione.
Buona parte dei lavori richiedono posizioni fisse o movimenti ripetitivi con limitazione dell’uso della visione in una zona circoscritta dello spazio e questo per più ore al giorno. Questa situazione, a lungo protratta, provoca un restringimento dello spazio visivo con deterioramento del sistema visivo, che diventa scarsamente efficiente nelle zone visive diverse da quelle lavorative.
Non tutti i lavoratori hanno uguale resistenza all’impegno visivo e chi cerca di far fronte alle richieste, potrà soffrire di mal di testa, dolore agli occhi, sensazioni di giramenti e di vertigini e potrebbe subentrare un difetto visivo.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti - D.Lgs.81/2008 ``testo unico``
Decreto Legislativo 81/2008 “testo unico” – ex 626/94
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro. (omissis)
Articolo 4 – Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
1 – Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2 – All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3 – Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.
4 – Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’articolo 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’articolo 8;
c) nomina, nei casi previsti dall’articolo 16, il medico competente.
5 – Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto della capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa;
i) informa al più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione per le misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui dall’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e all’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, ovvero all’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6 – Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7 – La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8 – Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9 – Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell’azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10 – Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell’Allegato l;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta l’anno della visita di cui all’articolo 17, lettera h) degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11 – Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell’Allegato, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati. L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con in Ministri della sanità, dell’industria del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza.
12 – Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.